CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Falmac S.r.l. (C.F. 03303300549), con sede legale in Corciano (PG), via G. Leopardi n. 146.
1. Definizioni
1.1. Ai fini delle presenti Condizioni Generali, i seguenti termini in corsivo avranno il significato indicato di seguito:
- per Condizioni Generali indica i presenti termini e condizioni standard per la vendita del Macchinario;
- per Acquirente si intende la società con sede o comunque stabilita in Italia che acquista il Macchinario dal Venditore, come identificato nell’Offerta del Venditore;
- per Venditore si intende Falmac S.r.l. (C.F. 03303300549), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Corciano (PG), via G. Leopardi n. 146;
- per Parti si intendono il Venditore e l’Acquirente congiuntamente;
- per Macchina o Macchinario si intende qualsiasi macchina, , come meglio descritto nell’Offerta del Venditore. .
- per Offerta del Venditore si intende i termini e le condizioni di vendita specifici relativi al modello di Macchinario, le specifiche tecniche, i termini di consegna, il prezzo di acquisto/preventivo e le condizioni di pagamento inviate dal Venditore al potenziale Acquirente;
- per Manuale si intende il Manuale di uso e manutenzione della Macchina
- per Destinazione d’uso si intendono gli usi e le applicazioni del Macchinario come dettagliate nella sezione “destinazione d’uso della macchina” del Manuale;
- per Collaudo si intende la verifica della funzionalità della Macchina effettuata dal Venditore o da personale specializzato da egli designato.
2. Applicazione delle presenti Condizioni Generali
2.1. Le presenti Condizioni Generali vengono trasmessa all’Acquirente unitamente all’Offerta del Venditore e disciplinano esclusivamente i termini e le condizioni alle quali il Venditore vende e l’Acquirente acquista il Macchinario e prevalgono sulle eventuali condizioni generali di acquisto dell’Acquirente.
2.2. Le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante ed essenziale di tutti gli ordini di acquisto confermati dal Venditore, salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti per uno specifico ordine. In tal caso, si applicherà lo specifico accordo da sottoscriversi tra le Parti, ferma restando la validità delle presenti Condizioni Generali.
3. Ordini e accettazione, conclusione del contratto
3.1. Qualsiasi offerta da parte del Venditore ad un potenziale Acquirente rimane valida per il periodo indicato nell’Offerta del Venditore ed è soggetta a i) conferma scritta da parte del Venditore al ricevimento dell’accettazione da parte dell’Acquirente mediante un ordine di acquisto scritto e ii) incasso dell’anticipo (come definito nell’Offerta) da parte del Venditore. Solo al ricevimento dell’Anticipo, il relativo contratto di compravendita entrerà in vigore e si intenderà concluso tra le Parti. Nel caso in cui l’anticipo non venga versato, l’Offerta scadrà e conseguentemente il Venditore resterà libero da qualsiasi impegno e a sua discrezione potrà rinnovare o modificare le condizioni dell’Offerta.
3.2. L’accettazione da parte dell’Acquirente dell’Offerta del Venditore e la conferma da parte del Venditore mediante sottoscrizione dell’Offerta, anche quando tale accettazione avvenga mediante esecuzione e sviluppo del relativo contratto di vendita, comporterà l’applicazione delle presenti Condizioni Generali.
3.3. La mancata conferma o risposta ad una richiesta dell’Acquirente non esporrà il Venditore ad alcun impegno o responsabilità, né darà all’Acquirente il diritto di qualsiasi pretesa nei confronti del Venditore, salvo il caso in cui l’Acquirente abbia effettuato il pagamento dell’anticipo.
3.4. Nel caso in cui le condizioni contrattuali prevedano l’esecuzione da parte del Venditore di attività o lavori presso la sede dell’Acquirente o in qualsiasi altro luogo nel quale il Macchinario dovrà essere è posizionato, l’Acquirente dovrà informare per iscritto il Venditore in merito alle disposizioni legislative, amministrative e ai regolamenti relativi a tali lavori e attività da eseguire, entro e non oltre la conferma da parte del Venditore e, in ogni caso, prima o entro la data di esecuzione del relativo contratto di compravendita.
3.5. L’Acquirente si impegna inoltre a svolgere tutte le attività prescritte dalla normativa applicabile in materia di sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale e informare per iscritto il Venditore del loro esito, anche con riguardo all’identificazione dei rischi connessi e delle eventuali interferenze tra le diverse attività, le misure da adottare per eliminare o minimizzare i suddetti rischi nonché i relativi costi, con un preventivo dettagliato; fornire al Venditore tutte le informazioni e i documenti necessari al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, di tutela ambientale e della salute pubblica, ed in ambito urbanistico. Tale obbligo deve essere adempiuto entro e non oltre la data di esecuzione del relativo contratto di compravendita. Resta inteso che, qualora l’Acquirente non adempia ai suddetti obblighi, il Venditore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per eventuali violazioni di disposizioni di legge, standard di riferimento o prassi amministrative. L’Acquirente terrà indenne e manleverà il Venditore da qualsiasi danno subito da terzi o dal suo personale causato dal mancato rispetto da parte dell’Acquirente delle presenti disposizioni.
4. Documenti tecnici
4.1. I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi e gli altri dati forniti nei cataloghi, nelle pubblicità, nelle illustrazioni, nel sito internet del Venditore e nei listini prezzi sono da considerarsi indicativi e non vincolanti per il Venditore.
4.2. Qualsiasi disegno, documento, informazione tecnica o software riguardante il Macchinario nonché le relative Parti dello stesso e qualsiasi altro disegno, documento, informazione tecnica o software di pertinenza del Venditore e consegnati all’Acquirente prima o dopo la stipula del relativo contratto di vendita rimarranno di proprietà del Venditore. Tali disegni, documenti, informazioni tecniche o software saranno utilizzati dall’Acquirente solo a fini contrattuali e non potranno essere copiati, riprodotti, trasmessi o resi noti a terzi senza il consenso scritto del Venditore.
4.3. La proprietà industriale rimarrà di esclusiva proprietà del Venditore e l’Acquirente non acquisirà, mediante il contratto di vendita, alcun titolo, proprietà, diritto o beneficio in merito alla stessa.
5. Prezzo di acquisto e condizioni di pagamento
5.1. Il prezzo di acquisto del Macchinario sarà il prezzo indicato nell’Offerta del Venditore.
5.2. Salvo diverso accordo scritto nell’Offerta del Venditore il prezzo di acquisto del Macchinario sarà in Euro; b. al netto di IVA (o di qualsiasi analoga imposta sulle vendite); per l’asporto dallo stabilimento del Venditore ad opera dell’Acquirente
5.3. Salvo diverso accordo nell’Offerta del Venditore, i seguenti articoli sono esclusi dal prezzo di acquisto:
- le attrezzature preparatorie e quanto necessario per l’installazione (corrente elettrica, luci, acqua, rete pneumatica, etc.), compresi gli attrezzi di sollevamento e il trasporto interno;
- fondazioni e/o qualsiasi altro lavoro di costruzione presso la sede dell’Acquirente;
- materie prime e prodotti necessari per le prove operative e il Collaudo dei Macchinari;
- fornitura di pezzi di ricambio.
5.4. Il pagamento completo del Macchinario è dovuto secondo i termini e le condizioni stabilite nell’Offerta del Venditore. Il termine di pagamento è essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c. Il pagamento si intenderà effettuato al Venditore solo nel momento in cui la somma in questione sarà stata accreditata incondizionatamente sul conto bancario indicato dal Venditore.
5.5. Se l’Acquirente è in ritardo rispetto all’eventuale pagamento dovuto, la data di consegna sarà automaticamente prorogata e, fatto salvo ogni altro rimedio a disposizione del Venditore, quest’ultimo, a sua discrezione, avrà diritto a sospendere la consegna, opporsi all’asporto e/o sospendere l’adempimento di qualsiasi obbligo derivante dal relativo contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che si riferisca al pagamento in ritardo; e/o addebitare all’Acquirente gli interessi di mora sull’importo scaduto ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dal momento in cui il pagamento è dovuto al momento dell’effettivo regolamento di tale importo.
5.6. Qualora l’Acquirente fosse in ritardo nel pagamento di una somma superiore all’ottava parte del prezzo di acquisto o, comunque, fosse in ritardo nel pagamento dovuto di 30 giorni , il Venditore avrà il diritto di richiedere il pagamento integrale di tutte le somme dovute o, in alternativa, di risolvere il relativo contratto di vendita dandone comunicazione scritta all’Acquirente, trattenendo a titolo di penale le somme versate dall’Acquirente fino a quel momento, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni ulteriori.
5.7. Il prezzo pattuito non comprende le eventuali tasse e imposte locali ed estere (come ad esempio dazi e licenze d’importazione) o comunque dovuto in ragione della sua esportazione, importazione e/o vendita nel paese di destinazione del Macchinario, se ricorre il caso.
6. Termini di consegna e/o asporto
6.1. Nel caso in cui l’Offerta del Venditore non preveda la consegna del Macchinario, l’asporto dello stesso sarà a carico dell’Acquirente, il quale provvederà a ritirare la Macchina presso la sede indicata dal Venditore nel giorno da egli indicato. Laddove l’Acquirente abbia necessità di prorogare il termine per l’asporto ne darà comunicazione al Venditore con un preavviso di 3 giorni. In tal caso sarà diritto del Venditore applicare un canone per la custodia del Macchinario di € 100,00 (diconsi Euro duecento/00) per ogni giornata di calendario ulteriore rispetto quella originariamente stabilita.
6.2. Decorso inutilmente il termine pattuito per l’asporto, il Venditore non sarà responsabile della custodia dei beni e non risponderà dell’integrità del bene e l’Acquirente corrisponderà a titolo di penale € 100,00 (diconsi Euro cento/00) per ogni giornata di calendario di ritardo.
6.3. Nei casi di cui ai paragrafi precedente, il Venditore eserciterà diritto di ritenzione del Macchinario e di quant’altro si trovi nella sua disponibilità, sino ad integrale soddisfacimento del proprio credito e, ai sensi degli artt. 2761 e 2756 c.c., avrà privilegio su detti beni.
6.4. La sospensione dei termini, per cause imputabili all’Acquirente, non impedirà al Venditore di emettere fattura secondo il calendario di consegna (annotandolo nel proprio registro “Macchinario in giacenza a disposizione del cliente") e di richiedere il relativo pagamento, non comportando la suddetta previsione una sospensione dei termini di pagamento.
6.5. Prima dell’asporto, parte Acquirente provvederà a registrare lo stato esteriore del Macchinario che farà fede tra le Parti.
6.6. Nel caso in cui l’Offerta del Venditore preveda la consegna del Macchinario, questa avverrà ad opera del Venditore nelle modalità da questi ritenute più idonee dallo stesso. Questi può pertanto decidere insindacabilmente la tipologia del mezzo da utilizzare compatibilmente con la natura delle merci da trasportare), il percorso da seguire, nonché l’eventuale utilizzo di vettori terzi.
6.7. I termini di consegna eventualmente indicati nell’Offerta sono puramente indicativi e sono calcolati tenendo conto dei giorni lavorativi (5 su 7). Il Venditore cercherà ragionevolmente di rispettare le date di consegna previste, ma non sarà responsabile per eventuali perdite, danni, oneri e costi, diretti o indiretti, causati direttamente o indirettamente da qualsiasi ritardo nella consegna del Macchinario all’Acquirente.
6.8. Le operazioni di consegna della macchina saranno automaticamente prorogate (per un periodo almeno corrispondente al ritardo accertato), o saranno ridefinite tra le Parti nei seguenti casi:
- a) ritardato pagamento da parte dell’Acquirente di qualsiasi importo spettante prima della data di consegna;
- b) eventi di forza maggiore.
6.9. L’Acquirente è tenuto prendere in consegna il Macchinario ad egli destinato nel luogo e nell’orario stabiliti, avendo cura di predisporre adeguato personale ed attrezzature per lo scarico delle merci dal veicolo. L’autista del veicolo non è in nessun caso tenuto ad effettuare operazioni di carico o scarico delle merci.
6.10. In tutti i casi, i tempi di attesa per il carico e lo scarico, calcolati dal momento di arrivo del veicolo sul posto, non possono superare le due ore; oltre tale limite verrà conteggiata una penale pari al costo orario di lavoro e di fermo del veicolo stabilito dall’Osservatorio per l’autotrasporto merci istituito con D.Lgs. 284/2005, per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni di carico e scarico.
6.11. In caso di reclamo o contestazione, l’Acquirente è comunque tenuto al pagamento dell’intero ammontare della fattura alla scadenza convenuta; qualora il reclamo dovesse risultare fondato, il Venditore provvederà al riaccredito della somma eventualmente non dovuta tramite emissione di regolare nota di credito, da compensarsi con le eventuali fatture successive o precedenti non ancora saldate.
6.12. In caso di sinistro e previo accertamento della responsabilità, il Venditore provvederà al risarcimento del danno derivante, nei limiti e nei massimali della propria polizza, per tramite della propria compagnia di assicurazione, nei modi e nei tempi da quest’ultima previsti.
6.13. L’Acquirente ha l’onere di verificare l’integrità del Macchinario trasportato al momento della consegna.
6.14. Qualora il servizio di trasporto venga effettuato ad opera di un vettore terzo scelto dal Venditore l’Acquirente ha il preciso onere di contestare al momento dello scarico del Macchinario eventuali vizi e/o danni derivanti dal trasporto medesimo, la responsabilità dei medesimi vizi e/o danni sarà a carico esclusivo dell’Acquirente senza che nulla potrà essere richiesto al Venditore a tale titolo.
6.15. Salvo i casi di grave inadempimento del Venditore, qualora l’Acquirente intenda recedere dal contratto ed effettuare il reso del Macchinario, le spese di trasporto e di reso saranno a suo carico, salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Conformità e garanzie
7.1. Il Venditore dichiara che il Macchinario e i relativi accessori sono conformi alle leggi, alle norme e ai regolamenti attualmente vigenti in Italia e/o nell’Unione Europea (di seguito UE) e applicabili a tali Macchinari alla data in cui il Venditore conferma l’Ordine dell’Acquirente.
7.2. Il Venditore garantisce che il Macchinario è privo di difetti di fabbricazione e di materiali e che è conforme alle specifiche stabilite nell’Offerta del Venditore e dettagliate nel Manuale. Qualsiasi garanzia sarà valida per 12 (dodici) mesi dalla data di Collaudo o, se il Collaudo non viene eseguito o è antecedente, dalla data di asporto/consegna del Macchinario.
7.3. Nel caso vengano rilevati dei vizi di produzione della macchina, l’Acquirente sarà tenuto a denunciarli al Venditore entro 3 giorni di calendario dalla scoperta a pena di decadenza specificando dettagliatamente per iscritto il tipo di difetto scoperto. In ogni caso, i diritti connessi a difetti strutturali si prescriveranno nel termine dei 12 mesi successivi alla data di asporto, ovvero - se successivi ed effettuati dal Venditore - dalla data consegna o di Collaudo. Restano esclusi dalla presente garanzia eventuali difetti sopravvenuti e, a titolo esemplificativo, quelli dovuti all’uso, alla mancata o cattiva manutenzione, alla sostituzione con pezzi di ricambio non idonei, all’uso difforme, o all’uso diverso dalla Destinazione d’uso, nonché i danni causati da una incorretta installazione e/o manutenzione e/o dal mancato rispetto delle norme di uso, da conservazione e uso del prodotto in condizioni ambientali improprie, da riparazioni effettuate dall’Acquirente o da personale non autorizzato, da sporcizia, macchie, liquidi e abrasioni del rivestimento, da sbalzi di corrente e black-out. La garanzia non copre in ogni caso i difetti dovuti dalla normale usura, a negligenza, trascuratezza d’uso, uso improprio, errata installazione e/o allacciamento dei prodotti etc.… Ogni garanzia si intenderà decaduta qualora il Collaudo del Macchinario non sia eseguito direttamente dal Venditore o comunque sotto il controllo del personale specializzato da questi indicato.
7.4. Eventuali Parti del Macchinario ritenute difettose dovranno, ove richiesto dal Venditore, essere rispedite per essere sottoposte a verifica. Se viene determinato che il difetto non è coperto da garanzia, l’Acquirente pagherà il costo della spedizione e della verifica.
7.5. Il Venditore avrà il diritto di ispezionare e riparare la parte difettosa del Macchinario presso il sito dove lo stesso è collocato, e l’Acquirente potrà eseguire o fare eseguire le riparazioni dietro consenso scritto del Venditore.
7.6. La garanzia sopra concessa è estesa solo all’Acquirente e non è trasferibile a terzi.
7.7. In ogni caso, la garanzia non è concessa dal Venditore oltre le 2000 ore di lavoro del Macchinario.
7.8. Sono escluse dall’operatività di ogni garanzia quelle parti della macchina che siano, per loro natura, soggette a deterioramento deperimento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le batterie, i fluidi, le molle, le parti terminali, i cuscinetti, gli ingranaggi, le cinghie, le tenute meccaniche, le guarnizioni etc…
7.9. Il Venditore non garantisce la libertà dei beni compravenduti da pesi, gravami, iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli di sorta che dovranno essere in ogni caso rimossi a cura e spese dell’Acquirente.
7.10. La garanzia del Venditore, che talvolta può estrinsecarsi anche nella mera indicazione della mera azienda produttrice tenuta all’intervento, opera solo con presentazione di documentazione fiscale di vendita e non comprende, in alcun caso, eventuali spese di trasporto della merce o di intervento in loco.
7.11. La garanzia dei singoli componenti del Macchinario sostituiti o riparati sarà limitata alla durata della garanzia originale sopra indicata. La sostituzione e o riparazione di Parti in garanzia non estenderà il periodo della garanzia stessa.
7.12. Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo, tutte le altre garanzie o condizioni, esplicite o implicite, legali o di altro tipo, sono escluse dalle presenti Condizioni Generali e da qualsiasi contratto di vendita nella misura massima consentita dalla legge. La garanzia offerta con il presente articolo assorbe e sostituisce le garanzie o le responsabilità previste dalla legge ed esclude, nella misura massima consentita dalla legge, qualsiasi altra responsabilità del Venditore derivante dai Macchinari consegnati e/o dal loro utilizzo: in Particolare, l’Acquirente non avrà diritto di pretendere dal Venditore alcuna ulteriore richiesta di risarcimento e/o indennizzo per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura derivanti dal mancato o limitato utilizzo del Macchinario, perdita di profitto, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto di vendita.
8. Limitazione di responsabilità
8.1. Fatte salve le disposizioni di legge imperative, la responsabilità totale del Venditore nei confronti dell’Acquirente per qualsiasi danno, perdita, costo, spesa, reclamo, azione derivante da, o risultante dall’esecuzione o dalla mancata esecuzione di qualsiasi contratto di vendita sarà limitata al danno effettivo che è conseguenza diretta e immediata dell’esecuzione o della mancata esecuzione da parte del Venditore di qualsiasi contratto di vendita e, pertanto, è esclusa qualsiasi responsabilità del Venditore per perdita di profitto e per danni consequenziali, indiretti o immateriali e non supererà, in nessun caso come importo aggregato, il prezzo di acquisto ai sensi della specifica Offerta del Venditore oggetto del reclamo.
8.2. Fatte salve le disposizioni di legge imperative, il Venditore non sarà in alcun caso responsabile nei confronti dell’Acquirente, sia per contratto, illecito civile (inclusa la negligenza), o per violazione di obblighi di legge o falsa dichiarazione, o altro, per qualsiasi perdita di profitto o perdita di avviamento o perdita di affari o perdita di opportunità commerciali, danni indiretti o consequenziali, derivanti da o in connessione con le presenti Condizioni Generali.
9. Proprietà della macchina
9.1. La proprietà del Macchinario sarà trasferita al momento dell’asporto, ovvero alla data prevista per lo stesso, ovvero alla consegna all’Acquirente. Nel caso di vendita rateizzata e/o con pagamenti dilazionati, la stessa deve intendersi effettuata con riserva della proprietà a favore del Venditore ai sensi dell’art.1523 c.c., sino al totale pagamento del prezzo pattuito, oltre agli oneri accessori, senza inoltre esclusione del diritto di privilegio di cui all’art. 2762 c.c.
Il Venditore è peraltro autorizzato a compiere, a spese dell’Acquirente, ogni formalità necessaria a rendere opponibile ai terzi la riserva di proprietà. Dalla consegna o dall’asporto del Macchinario restano a carico dell’Acquirente tutti i rischi, pericoli e conseguenze derivanti da eventuali danneggiamenti, furti, incendi, casi fortuiti o di forza maggiore e l’Acquirente, nonostante il loro verificarsi, dovrà rispettare tutti gli obblighi e le modalità di pagamento pattuite.
9.2. Spetterà all’Acquirente dare adeguata informazione al Venditore circa ogni eventuale fatto, proprio o di terzi, dal quale possa derivarsi la perdita o danneggiamento del Macchinario. Fintanto che la proprietà non sia passata l’Acquirente non potrà cedere il Macchinario, né spostarlo presso altro luogo di installazione ed utilizzo, se non con l’espresso consenso scritto del Venditore. Sarà altresì onere dell’Acquirente garantire il perfetto stato di manutenzione del Macchinario, assumendosi le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione; l’Acquirente riconosce al Venditore il diritto di verificare lo stato di conservazione e manutenzione del Macchinario fino al completo pagamento. Inoltre, resta inteso che, nell’ipotesi in cui il Macchinario fosse assoggettato a misure cautelari od esecutive ad iniziative di creditori dell’Acquirente, resta suo obbligo di far constatare alle autorità giudiziarie procedenti, mediante esibizione delle presenti Condizioni Generali e di tutte le documentazioni ad esso concernenti, che la proprietà del Macchinario spetta al Venditore e, contemporaneamente, ad avvisare quest’ultimo perché possa adottare le iniziative più opportune.
9.3. Il mancato pagamento nei termini pattuiti anche di una sola rata il cui ammontare superi l’ottava parte del prezzo di vendita darà facoltà al Venditore di ritenere risolto il contratto e di trattenere, a titolo di penale ex art.1382 c.c. e sempre salvo il risarcimento del maggior danno, le rate già riscosse; il Venditore, qualora non voglia avvalersi della clausola risolutiva espressa, potrà far decadere l’Acquirente dal beneficio del termine, con obbligo di quest’ultimo di versare l’intero prezzo pattuito.
9.4. Nel caso in cui l’installazione e l’avviamento siano previsti nell’Offerta, la proprietà del Macchinario sarà trasferita all’Acquirente al momento del completamento con successo del Collaudo documentato dal relativo verbale.
10. Installazione
10.1. Nel caso nell’Offerta del Venditore sia prevista l’installazione, la stessa, o la posta in opera se necessaria, sarà effettuata dal Venditore presso il sito identificato dall’Acquirente.
10.1. Prima dell’inizio delle attività di installazione, e comunque entro il termine fissato per la stessa, l’Acquirente dovrà comunicare al Venditore il proprio referente tecnico di fiducia che avrà il compito di assistere tutte le varie fasi di installazione del Macchinario, nonché prendere tutte le decisioni di natura tecnica in merito alle attività da svolgere sul sito identificato dall’Acquirente.
10.2. É inoltre onere dell’Acquirente prevedere tutte le specifiche tecniche relative al sito necessarie per l’installazione e l’avviamento del Macchinario, in modo che il Venditore possa assemblare nel luogo scelto dall’Acquirente, fornendo tutte le opportune istruzioni necessarie all’istallazione della tipologia di Macchinario acquistata (a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative al collegamento alla rete elettrica, pneumatica e di aspirazione fumi),
10.3. L’Acquirente sarà responsabile della corretta predisposizione del sito dove avverrà l’installazione del Macchinario e dei relativi servizi necessari, garantendo la sicurezza dei luoghi in cui si svolgeranno le attività di installazione. Egli garantirà altresì che le attrezzature di sollevamento e movimentazione, oltre ad eventuali attrezzature aggiuntive, come richiesto dal Venditore, siano conformi ai vigenti requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni, e siano quindi nelle necessarie condizioni di efficienza, essendo state oggetto di regolare manutenzione e verifica.
10.4. L’Acquirente dovrà fornire il materiale per le prove effettuate dai montatori che dovrà rispettare le specifiche tecniche indicate dal Venditore.
10.5. Le attività di installazione non avranno inizio qualora:
- a) l’Acquirente non abbia predisposto, in tempo utile e comunque non oltre il termine pattuito tra le Parti, il sito in maniera idonea per l’installazione del Macchinario;
- b) non abbia garantito al Venditore quanto richiesto per la corretta esecuzione delle attività di installazione o quanto comunque previsto nella conferma d’ordine;
- c) non sia in regola con le autorizzazioni necessarie per l’installazione stessa violi obblighi di pagamento da adempiere entro la data di avvio delle attività di installazione.
Resta inteso che qualora le attività di installazione non inizino e/o si interrompano e/o proseguano oltre i termini concordati per cause imputabili all’Acquirente, quest’ultimo sosterrà i maggiori costi sostenuti dal Venditore per manodopera, noli di attrezzature specifiche, spese di viaggio, costi di stoccaggio di materiali e attrezzature ed eventuali costi aggiuntivi derivanti dal ritardo.
10.6. Il Venditore, ferma restando la propria responsabilità per lo svolgimento delle attività di installazione, è immediatamente autorizzato a svolgere le stesse anche tramite subappaltatori e, in generale, professionisti di propria fiducia.
11. Collaudo
11.1. Salvo diverso accordo da formularsi per iscritto, il Collaudo viene effettuato dal Venditore in contraddittorio con l’Acquirente presso il sito da questi identificato per l’istallazione. Le operazioni di Collaudo verranno riportate nel “verbale di Collaudo” e registrate in video. La documentazione così formata verrà custodita dal Venditore e trasmessa all’Acquirente.
11.2. Alle operazioni di Collaudo dovrà assistere un soggetto designato dall’Acquirente munito di adeguate conoscenze tecniche e dei poteri di firma per la sottoscrizione del verbale di Collaudo (da conferirsi anche tramite procura).
11.3. Il Collaudo deve essere effettuato per convalidare le caratteristiche tecniche e le prestazioni del Macchinario in condizioni reali di processo e comprende la messa a punto, la verifica delle prestazioni, la dimostrazione della funzionalità del Macchinario e, se presente, la formazione del personale dell’Acquirente all’utilizzo dello stesso.
11.4. Il Collaudo sarà considerato positivo se nessuna obiezione specifica verrà registrata per iscritto nel verbale in merito ad eventuali difetti di conformità del Macchinario.
11.5. Qualora il Collaudo dovesse essere considerato fallito, il Venditore adotterà o farà adottare senza indugio tutte le misure necessarie per correggere tale non conformità, secondo la stessa procedura e le stesse conseguenze del Collaudo iniziale, senza tuttavia prevedere costi aggiuntivi a carico dell’Acquirente.
11.6. L’oggetto di ogni ulteriore Collaudo deve limitarsi ad esaminare lo scostamento rispetto i risultati del precedente. In ogni caso, in assenza di vizi di Particolare gravità, o comunque non tali da impedire all’Acquirente di utilizzare il Macchinario con la qualità e la produttività convenute, il Venditore avrà diritto di pretendere il pagamento di quanto dovuto, nelle forme e secondo le scadenze riportate nell’Offerta del Venditore.
11.7. Qualora l’Acquirente non consenta il Collaudo del Macchinario per qualsiasi ragione non imputabile a grave violazione da parte del Venditore, il Collaudo si intenderà totalmente e positivamente completato, e il Macchinario si intenderà accettato dall’Acquirente senza riserve come se fosse stato testato positivamente.
11.8. Sono a carico dell’Acquirente i materiali di consumo utilizzati nel Collaudo, che dovranno rispettare le caratteristiche tecniche indicate dal Venditore, così come pure le ore di sosta inoperosa dei tecnici del Venditore determinate da inadempienza da parte dell’Acquirente a fornire quanto richiesto per poter effettuate il Collaudo.
11.9. Con la sottoscrizione del verbale di Collaudo, l’Acquirente decade da tutti i diritti, le garanzie, le azioni e le rivendicazioni relative ai difetti di conformità e ai difetti del Macchinario che con la dovuta diligenza avrebbero dovuto essere rilevati dall’Acquirente durante il Collaudo, a meno che tali difetti di conformità o difetti non siano stati specificamente indicati per iscritto nel verbale.
11.10. In ragione della natura e/o della tipologia di Macchina, le Parti possono concordare che il Collaudo venga effettuato in contraddittorio presso la sede del Venditore, alla presenza di soggetti designati dall’Acquirente. Le operazioni di Collaudo verranno riportate nel “verbale di Collaudo” e registrate in video. La documentazione così formata verrà trasmessa all’Acquirente.
11.11. Il soggetto designato dall’Acquirente per il Collaudo dovrà essere titolare di adeguate capacità giuridiche di firma (da conferirsi anche tramite procura).
12. Stato della macchina
12.1. La macchina viene acquistata nello stato di fatto e diritto in cui si trova, che l’Acquirente è tenuto a verificare attraverso le informazioni rese dal Venditore e/o controlli preliminari effettuati a mezzi di propri tecnici.
12.2. Il Venditore dichiara che le caratteristiche tecniche del Macchinario sono quelle descritte nell’Offerta del Venditore e nel Manuale. La macchina ed i relativi accessori di sicurezza sono conformi alle leggi ed ai regolamenti del paese di produzione del Macchinario, in base alle Direttive CE 2006/42 e 2004/108.
Nel caso di Macchina usata o ricondizionata, l’Acquirente dichiara altresì di avere piena conoscenza che si tratta di Macchinario ricondizionato e, se necessario nuovamente certificato, e che le specifiche tecniche dello stesso sono esclusivamente quelle di cui all’apposita sezione del Manuale, senza che rilevino né l’uso, né le caratteristiche tecniche della Macchina originale.
12.3. Laddove l’Acquirente decida di apportare modifiche al Macchinario, questi deve garantire che le stesse siano eseguite a regola d’arte e non compromettano la sicurezza della macchina.
12.4. Nel caso in cui il Macchinario oggetto del contratto di vendita venisse messo in linea con altri macchinari, sarà responsabilità dell’Acquirente richiedere ed ottenere la certificazione CE dell’intera linea.
12.5. Se ricorre il caso, l’Acquirente dichiara di aver ottenuto tutti i permessi e le licenze per l’importazione del Macchinario in un altro paese di destinazione. In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per eventuali non conformità alla suddetta normativa, standard tecnici di riferimento o disposizione amministrativa. L’Acquirente riconosce e accetta di tenere indenne il Venditore da e contro qualsiasi reclamo, azione, procedimento, costo, danno, sanzione, perdita, responsabilità e spese, comprese le ragionevoli spese legali e le spese processuali di qualsiasi tipo, derivanti da o attribuibili alla mancata osservanza e/o attuazione da parte dell’Acquirente della suddetta legislazione, standard tecnico di riferimento regolatori o disposizioni amministrative.
12.6. Il Venditore dichiara di aver condotto tutte le adeguate valutazioni di conformità relative alla funzionalità della macchina e garantisce che le stesse soddisfano i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nell’allegato 1 della Direttiva 2006/42/CE e riportati nel fascicolo tecnico di cui all’allegato VII della predetta Direttiva.
12.7. Il Venditore ha determinato i materiali che possono essere utilmente essere processati attraverso il Macchinario nel Manuale e declina ogni responsabilità in relazione all’utilizzo del Macchinario a mezzo di materiali diversi rispetto quelli tassativamente ivi previsti, o comunque non aventi le caratteristiche tecnico-qualitative adeguate.
12.8. In nessun caso il Venditore sarà obbligato a consegnare un Macchinario idoneo ad uno specifico scopo e/o una determinata prestazione.
12.9. Nei casi previsti, il Venditore rilascia dichiarazione CE di conformità, redatta nelle forme previste dall’allegato II, parte 1, sezione A della Direttiva contenuta nel Manuale allegato al presente contratto. Sarà facoltà del Venditore consentire l’asporto o effettuare la consegna prima del rilascio della dichiarazione CE di conformità, al fine di consentire nelle more l’istallazione e il Collaudo del Macchinario. In tali casi, la dichiarazione CE dovrà comunque essere emessa entro 30 giorni dall’asporto del Macchinario.
13. Legge applicabile e foro
13.1. Il presente contratto e disciplinato dalla Legge italiana. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, Vienna 1980, non sarà applicabile alle presenti Condizioni Generali, a qualsiasi Offerta, Ordine, conferma d’ordine, contratto di vendita o qualsiasi aspetto di qualsiasi controversia derivante da ciò.
13.2. Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o all’esecuzione e/o all’adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Perugia.
14. Comunicazioni
14.1. Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate agli indirizzi pec delle Parti risultanti dai registri ufficiali (www.inipec.gov.it).
14.2. In caso di mutamenti degli indirizzi pec rispetto alla data di sottoscrizione dell’Offerta del Venditore, è specifico onere di ciascuna delle Parti comunicarlo tempestivamente all’altra.
15. Responsabilità
15.1. L’Acquirente dovrà intraprendere tutte le azioni necessarie in base a direttive, leggi e regolamenti applicabili ed altre azioni obbligatorie, pratiche ed usi per eliminare o ridurre eventuali rischi a salute e/o sicurezza che potrebbero derivare dall’utilizzo o dal deposito del Macchinario, e dovrà tenere indenne e manlevare il Venditore per qualsivoglia reclamo derivante dal mancato rispetto di dette previsioni da parte dell’Acquirente.
15.2. Nel caso in cui il Macchinario sia utilizzato in modo contrario alle istruzioni ed ai manuali forniti dal Venditore o per una Destinazione d’uso diversa da quella indicata, oppure sia stato modificato, riposizionato o alterato senza il consenso scritto del Venditore o non sia sottoposto a interventi di manutenzione previsti dal Manuale di cui all’allegato 1 da parte di personale autorizzato, il Venditore non sarà responsabile di eventuali danni alla proprietà, morte o lesioni all’Acquirente e/o a terzi.
15.3. Il Venditore, al fine di mantenere o migliorare la sicurezza del Macchinario, avrà il diritto di fornire istruzioni ed ordini rispetto all’uso del Macchinario e di riparare difetti e mancanze in relazione alla sicurezza del Macchinario.
15.4. In nessun caso il Venditore sarà responsabile indipendentemente dalla causa per:
- (i) danni relativi ai prodotti realizzati in tutto o in parte presso le strutture dell’Acquirente o con l’utilizzo di qualsivoglia Macchinario,
- (ii) lesioni a persone o danni a proprietà causati da utilizzo improprio o manutenzione non adeguata del Macchinario
- (iii) perdita di profitti, perdita di business o guadagni, perdita di reputazione, perdita di produzione, perdita di dati, reclami da parte di clienti dell’Acquirente, costi derivanti da interruzioni di linea o di business dell’Acquirente,
- (iii) consegna in ritardo o ritardata, scarico o trasporto di apparecchiature.
15.5. La responsabilità complessiva del Venditore sarà comunque sempre limitata al 5% (cinque percento) del prezzo del Macchinario.
15.6. Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Venditore per danni determinati da forza maggiore e/o caso fortuito (tra cui, a mero titolo di esempio non esaustivo: scioperi, epidemie, embarghi, conflitti armati, incendi, incluso incendio doloso, e in ogni altro caso di forza maggiore o evento fortuito previsto dalle leggi applicabili), il cui atto è compiuto in modo tale da non poter essere ragionevolmente previsto o controllato e senza che tale atto abbia contribuito al comportamento trascurabile della parte inadempiente.
Qualora una causa di forza maggiore o un caso fortuito impedisca l’esecuzione delle presenti Condizioni Generali e di qualsiasi contratto di vendita si verifichi per più di novanta giorni, ciascuna delle parti potrà risolvere il relativo contratto di vendita inviando all’altra parte apposita comunicazione mediante pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
16. Disposizioni finali
16.1. L’invalidità di una o più disposizioni del presente contratto non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. In tal caso, le Parti convengono, sin da ora, di negoziare in buona fede una disposizione che soddisfi i requisiti di validità, avente sostanzialmente lo stesso effetto. Qualora tale modifica non sia possibile, la previsione invalida o inefficace dovrà essere eliminata senza determinare l’invalidità dell’intero contratto o di qualsiasi altra previsione ivi contenuta.
16.2. Qualsiasi temporanea tolleranza del Venditore nei confronti dell’Acquirente per quanto riguarda l’esecuzione di una qualsiasi previsione del presente contratto, non dovrà essere interpretata come una rinuncia al diritto di avvalersi in futuro di tale previsione.
16.3. Nessuna modifica del presente contratto e dei relativi allegati sarà efficace se non in forma scritta e sottoscritta da entrambe le Parti.
16.4. Le presenti Condizioni Generali e gli Allegati sono scritti in lingua italiana e il testo in lingua italiana delle presenti Condizioni Generali è l’unico testo facente fede del presente documento.
16.5. Nel caso il Venditore e l’Acquirente concordino delle clausole divergenti rispetto le presenti Condizioni Generali e le stesse siano espressamente approvate per iscritto, queste saranno considerate condizioni particolari e, come tali, prevarranno sulle generali.
17. Dati personali
17.1. Il Venditore tratta i dati personali forniti dall’Acquirente, o altrimenti acquisiti anche presso terzi, con mezzi informatici e/o manuali. Il personale del Venditore, debitamente nominato quale incaricato del Trattamento, ed il responsabile - se nominato - hanno accesso ai dati.
17.2. I dati sono trattati per finalità connesse ad obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa vigente, per eseguire/perfezionare il contratto, per l’anagrafica dei clienti/fornitori, per la gestione del contenzioso.
17.3. L’Acquirente può richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili e dei soggetti cui i dati sono comunicati che sono: autorità, istituzioni pubbliche, istituti di credito, collaboratori e terzi che hanno rapporti con il Venditore, liberi professionisti, nonché incaricati alla manutenzione degli strumenti aziendali hardware e software.
17.4. L’Acquirente può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15 e s.s. del GDPR 679/2016, ad esempio ottenere conferma dell’esistenza o meno dei dati, verificarne contenuto, origine, esattezza, chiederne integrazione, aggiornamento, rettifica, cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco in conseguenza di violazione di Legge, opposizione al trattamento per motivi legittimi. Ogni richiesta in tal senso dovrà avvenire nelle forme previste dall’art. “Comunicazioni”.
17.5. Il Titolare del trattamento è Falmac S.r.l. (C.F. 03303300549), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Corciano (PG), via G. Leopardi n. 146
18. Unicità delle disposizioni contrattuali
Il rapporto tra Venditore e Acquirente è disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, dall’Offerta del Venditore e da eventuali accordi particolari, purché sottoscritti. Quando agli aspetti tecnici questi sono indicati nel Manuale di uso e manutenzione per macchina ricondizionata e, laddove prevista, dichiarazione CE di conformità.
Nessun altro documento può essere fatto valere al fine di alterare gli equilibri contrattuali.